Condizioni, termine e modi del servizio di scansione vulnerabilità digitale

Condizioni, termine e modi del servizio di scansione vulnerabilità digitale Le parti (cliente e società di servizi) come identificate all’inizio del modulo d’ordine convengono quanto segue:

1            Oggetto
  1. Il servizio di INFORMATICA95 SERVIZI SRL è finalizzato alla valutazione del grado di sicurezza del sistema informatico del CLIENTE, a prevenzione di eventuali attacchi informatici, esterni o interni, mirati a compromettere la vulnerabilità dello stesso sistema. L’analisi si concentra esclusivamente sui sistemi relativi al segmento di rete LAN sul quale è posizionata la sonda utilizzata per il servizio. Eventuali vulnerabilità presenti in altri segmenti di rete non rientrano nelle responsabilità di INFORMATICA95 SERVIZI SRL.
2            Vulnerability Assesment
  1. Il Vulnerability Assesment mira a identificare i punti deboli presenti nel sistema informatico e una volta individuati suggerisce le misure idonee a limitare o evitare i rischi che incombono sul patrimonio informatico.
  2. L’attività termina con la stesura di un report che descrive: l’analisi svolta; la descrizione delle eventuali vulnerabilità; gli interventi correttivi necessari per la soluzione del problema. L’analisi e le raccomandazioni si applicano esclusivamente ai sistemi relativi al segmento di rete LAN monitorato dalla sonda.
3            Metodologia.
  1. La metodologia di assesment utilizzata da INFORMATICA95 SERVIZI SRL prevede l’esecuzione delle seguenti attività: Analisi architetturale e implementativa; Identificazione delle vulnerabilità; Compilazione del report; Definizione delle contromisure.
4            Caratteristiche del servizio.
  1. Per eseguire le attività indicate al punto 3.1, INFORMATICA95 SERVIZI SRL si avvale delle competenze e dell’esperienza di personale qualificato interno ed esterno alla propria organizzazione societaria.
  2. Il CLIENTE, per consentire le attività indicate al punto 3.1, garantisce: Un costante rapporto di collaborazione con i suoi operatori e/o amministratori interni, responsabili delle reti e dei sistemi oggetto dell’analisi; La piena autonomia di poteri organizzativi e direttivi del personale di INFORMATICA95 SERVIZI SRL.
  3. INFORMATICA95 SERVIZI SRL garantisce che le attività di analisi saranno svolte adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati durante il servizio.
5            Attivazione del servizio.
  1. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, o nei tempi concordati con il CLIENTE.
  2. Il CLIENTE è tenuto a fornire, in maniera completa e accurata, tutte le informazioni necessarie per la messa in opera del servizio richiesto. INFORMATICA95 SERVIZI SRL non è ritenuta responsabile per eventuali danni e/o disservizi derivanti dall’inesattezza e incompletezza delle informazioni fornite.
  3. Per l’espletamento del servizio, il CLIENTE: Garantisce di essere l’unico titolare e di disporre integralmente di tutti i diritti necessari, indipendentemente dal fatto che i computer, gli apparati di rete, le connessioni, i programmi e quant’altro siano fisicamente presso i suoi uffici, in hosting presso terzi, siano di sua proprietà (o in leasing, o in licenza d’uso); Autorizza INFORMATICA95 SERVIZI SRL a eseguire le operazioni di verifica necessarie all’esecuzione del servizio di scansione sul proprio sistema informatico; Autorizza, fin d’ora, che da una postazione remota o direttamente in sede aziendale, i tecnici di INFORMATICA95 SERVIZI SRL realizzino, nelle date concordate, le verifiche tecniche sullo stato della rete informatica aziendale, sui servizi e protocolli attivi, valutando conseguentemente le possibili vulnerabilità dei sistemi informatici aziendali con diversi strumenti e tecniche di analisi manuale e/o automatiche. In caso di mancata collaborazione da parte del CLIENTE, INFORMATICA95 SERVIZI SRL si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio senza pregiudizio per il diritto a ricevere il corrispettivo pattuito.
  4. I dati raccolti o elaborati durante le attività saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto e saranno cancellati o restituiti al termine delle attività, salvo obblighi di legge.
6            Durata – Disdetta – Recesso.
  1. Il contratto stipulato, se non diversamente indicato nel modulo d’ordine, ha una durata minima di 12 mesi. Terminato questo periodo il servizio continua ad essere erogato, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad eventuale disdetta.
  2. La disdetta del contratto deve essere effettuata dal CLIENTE inviando comunicazione via posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.informatica95servizi.it L’effettiva cessazione dei servizi avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.
  3. In caso di recesso anticipato, prima del vincolo minimo contrattuale, il CLIENTE non avrà diritto al rimborso dei canoni già versati e sarà tenuto a corrispondere tutti i canoni residui per il periodo necessario al raggiungimento del vincolo minimo.
  4. In caso di disdetta o recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire, a proprie spese, i dispositivi forniti da INFORMATICA95 SERVIZI SRL per l’erogazione del servizio.
7            Corrispettivo e condizioni di pagamento
  1. Si rinvia a quanto indicato nel modulo d’ordine e/o nel preventivo.
8            Manleva
  1. In nessun caso INFORMATICA95 SERVIZI SRL potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del CLIENTE, né nei confronti di altri soggetti, terzi o direttamente o indirettamente collegati con il CLIENTE, per:
    • Danni diretti o indiretti;
    • Danneggiamenti; Perdite di dati;
    • Violazione di diritti dei terzi;
    • Ritardi; Malfunzionamenti;
    • Interruzioni, totali o parziali, che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione delle attività di cui al punto 3.1, salvo nei casi di dolo o colpa grave.
  2. La responsabilità di INFORMATICA95 SERVIZI SRL, ove applicabile, sarà in ogni caso limitata all’importo totale corrisposto dal CLIENTE per il servizio oggetto del contratto, salvo i casi di dolo.
  3. La responsabilità di INFORMATICA95 SERVIZI SRL non include:
    • Eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del report;
    • L’implementazione parziale o errata delle misure correttive suggerite;
    • Danni derivanti da modifiche non autorizzate ai sistemi del CLIENTE successivamente all’esecuzione del servizio.
    • Il CLIENTE accetta di manlevare INFORMATICA95 SERVIZI SRL da qualsiasi responsabilità derivante da eventi esterni, quali attacchi informatici o guasti infrastrutturali, che si verificano durante l’erogazione del servizio.
  4. Al termine del contratto, i dati raccolti saranno conservati su server criptati per un massimo di 180 giorni dalla conclusione del servizio e successivamente cancellati, salvo obblighi di legge che ne richiedano la conservazione per un periodo più lungo. Su richiesta scritta di una delle parti, i dati potranno essere restituiti prima della loro cancellazione definitiva. Durante il periodo di conservazione, i dati saranno accessibili esclusivamente al personale autorizzato di INFORMATICA95 SERVIZI SRL per finalità strettamente legate all’esecuzione del servizio.
9            Obblighi di Riservatezza.
  1. Le PARTI si obbligano a:
    • Mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi incluse quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati;
    • Non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
    • Non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente scrittura.
    • Tale obbligo resterà in vigore per un periodo di 5 anni successivo alla cessazione del contratto, e le PARTI si impegnano a far rispettare tale obbligo anche a dipendenti, consulenti e collaboratori, salvo diversa disposizione di legge.
    • Al termine del contratto, ciascuna parte si impegna a distruggere o restituire i dati riservati su richiesta scritta dell’altra parte, salvo obblighi di conservazione previsti dalla legge.
10      Clausola risolutiva espressa.
  1. Le PARTI espressamente stabiliscono che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la scrittura s’intenderà risolta di pieno diritto in caso di inadempimento alle obbligazioni di cui ai precedenti punti: 4 (Caratteristiche del servizio); 5 (Attivazione del servizio); 9 (Obblighi di Riservatezza).
  2. La PARTE che intenda avvalersi della presente clausola, ne darà tempestiva comunicazione alla controparte mediante invio di raccomandata a.r. o pec (si rimanda al pie di pagina del sito informatica95.net) e gli effetti della risoluzione decorreranno dalla data di ricezione di tale comunicazione.
11      Forza maggiore.
  1. INFORMATICA95 SERVIZI SRL non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti derivanti da cause al di fuori del proprio controllo ragionevole, inclusi, ma non limitati a, eventi naturali, atti governativi, guerre, incendi, inondazioni o interruzioni di fornitori di servizi terzi. In caso di forza maggiore, la parte interessata dovrà informare tempestivamente l’altra parte per iscritto entro 5 giorni dall’evento. Le obbligazioni sospese a causa di forza maggiore riprenderanno entro 10 giorni dalla cessazione delle cause che le hanno determinate, salvo diverso accordo tra le PARTI. Qualora l’evento di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni consecutivi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta. Le PARTI si impegnano a collaborare per mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi derivanti dall’evento di forza maggiore.
12      Controversie.
  1. Alla presente scrittura si applica la legge italiana. Per ogni controversia concernente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione, le PARTI s’impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. Qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, la stessa è devoluta ad un arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio di Perugia, che le PARTI espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo e le modalità di designazione del medesimo.

 

 

 

Il presente accordo è il risultato di una trattativa tra le PARTI. In ogni caso, per quanto e ove necessario, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le PARTI dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei punti:

  1. (Caratteristiche del servizio);
  2. (Attivazione del servizio);
  3. (Obblighi di Riservatezza);
  4. (Clausola risolutiva espressa);
  5. (Forza maggiore);
  6. (Controversie), accettandole e sottoscrivendole espressamente.