Negli ultimi mesi l’obbligo relativo al domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società ha generato molte incertezze, specialmente a seguito dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Con l’intervento del Decreto Legge 159/2025 e i successivi chiarimenti di Unioncamere, il quadro normativo è stato ridefinito in modo più chiaro e circoscritto.
Questo articolo riepiloga in modo formale e aggiornato cosa prevede oggi la normativa, chi è effettivamente coinvolto, quali sono le scadenze e cosa devono fare le imprese per adempiere correttamente.
Ambito di applicazione dell’obbligo
Il Decreto Legge 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha specificato che l’obbligo di comunicare un domicilio digitale personale al Registro delle Imprese riguarda esclusivamente alcune cariche societarie.
L’obbligo si applica solo a:
Amministratore unico
Amministratore delegato
Presidente del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui non sia nominato un amministratore delegato
Sono invece esclusi:
gli amministratori di società di persone
i consiglieri privi di deleghe
i componenti di organi direttivi non ricompresi nella norma
gli amministratori di consorzi, reti o altre forme societarie, salvo che ricoprano una delle cariche sopra elencate
L’obbligo riguarda sia le nuove nomine sia chi ricopre già tali funzioni alla data del 31 ottobre 2025.
Scadenze e adempimenti
Soggetti già in carica al 31 ottobre 2025
Per amministratori unici, amministratori delegati o presidenti del CdA (in assenza dell’AD) già in carica alla data del 31 ottobre 2025, la comunicazione della PEC personale deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
Nuove nomine o conferme
Per le cariche nominate o confermate successivamente, la comunicazione del domicilio digitale deve essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina.
L’assenza della PEC comporta la sospensione della pratica da parte del Registro delle Imprese fino alla sua integrazione.
Requisiti del domicilio digitale
La PEC comunicata deve rispettare i seguenti requisiti:
deve trattarsi di un indirizzo PEC personale, associato alla persona fisica
non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa
deve essere univoco e regolarmente attivo
deve essere idoneo a ricevere comunicazioni con valore legale
Regime sanzionatorio
Il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile nella misura raddoppiata, ovvero un importo variabile da 206 a 2.064 euro.
Per le comunicazioni presentate autonomamente, senza altre modifiche societarie, si applica l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Diversamente, nei casi di comunicazioni abbinate a nuove nomine o conferme, si applicano i diritti previsti per l’adempimento principale.
Aspetto | Contenuto |
|---|---|
Cariche obbligate | Amministratore unico; Amministratore delegato; Presidente CdA (senza AD) |
Termine per chi è già in carica | 31 dicembre 2025 |
Nuove nomine | Obbligo contestuale all’iscrizione |
PEC aziendale utilizzabile | No |
Sanzioni | Da 206 a 2.064 euro |
Costi della comunicazione | Esenzione se comunicata senza altri adempimenti |
Considerazioni operative
Il nuovo quadro normativo restringe in modo significativo la platea dei soggetti interessati, riducendo gli oneri precedentemente previsti per tutte le tipologie di amministratori.
Per le imprese è tuttavia necessario:
verificare quali cariche societarie sono effettivamente soggette all’obbligo
accertare la disponibilità di una PEC personale valida e conforme
procedere all’invio della comunicazione secondo le tempistiche previste
verificare eventuali rinnovi o modifiche di carica che potrebbero far scattare l’obbligo contestuale
Assistenza e supporto
Informatica95 offre supporto nella verifica delle posizioni societarie, nell’attivazione della PEC personale e nella gestione della comunicazione verso il Registro delle Imprese.
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Fonti ufficiali:
– Decreto-Legge 159/2025

